DPR 151 del 01.08.2011 - Novità e varianti
DPR 151 del 01.08.2011
NOVITA' E VARIANTI RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE
1. Ridefinizione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco come dall'Allegato I del DPR 151/2011 (con riferimento all'art.2 comma 2 del DPR 151/2011). Vengono così abrogati sia l'allegato al DM del 16/02/1982 che le Tabelle A e B del DPR 689/1959.
2. Ridefinizione delle procedure finalizzate all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio (abrogazione DPR 37/1998).
3. Suddivisione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in tre categorie (art.2 comma 3 del DPR 151/2011) A, B, C, dove per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio.
Esempio di attività in categoria A:
- Albergo da 40 posti letto
- Locale esposizione e vendita da 500m2
- Autorimessa da 600m
- ......
Esempio di attività in categoria B:
- Impianto di produzione di calore da 400kW
- Locale di pubblico spettacolo da 150 persone
- Deposito di GPL da 8m3
- ......
Esempio di attività in categora C:
- Struttura sanitaria con 120 posti letto
- Scuola con 400 persone
- Impianto fisso di distribuzione carburanti gassosi
- ......
Per le attività di categora A e B sono previsti sopralluoghi a campione entro 60gg dalla SCIA (come da art.4 comma 2 del DPR 151/2011) con rilascio di un verbale di visista tecnica;
Per le attività di categoria C sono invece previsti controlli a tappeto entro 60gg dalla SCIA (art.4 comma 3 del DPR 151/2011) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
4. L'omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di C.P.I. o l'omessa presentazione della SCIA (per tutte le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 e non solo per le attività di cui al DPR 689/1959) prevedono delle Sanzioni Penali (art.20 D.Lgs. 139/2006).
5. E' obbligatorio il rinnovo periodico di conformità antincendio almeno ogni 5/10 anni (art.5 comma 1 del DPR 151/2011) e non più ogni 3/6 anni. Per il rinnovo non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione da parte di tecnico abilitato (iscritto negli elenchi di cui alla legge n.818/1984).
6. E' possibile ricorrere alla deroga (art.7 comma 2 del DPR 151/2011) anche per le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (es. centrali termiche di potenzialità fino a 116kW, autorimesse fino a 300m2.
7. Nulla osta di fattibilità (art.8 del DPR 151/2011): per le attività di categoria B e C è possibie richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.
8. Verifiche in corso d'opera (art.9 del DPR 151/2011): è possibile richiedere verifiche in corso d'opera per un sopralluogo parziale di una attività (es. verificare ubicazione dell'attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso, verificare impianti di protezione attiva, verificare vie d'esodo.
9. Nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco introdotte dal DPR 151/2011:
- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000m2
- Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
- Asili nido con con oltre 30 persone presenti
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500m2
- Edifici e/o complessi edilizi a uso terziaio e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (es. uffici + attività commerciali)
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000m2 (quindi non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili ma anche depositi)
- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsaisi altra attività contenuta nell'allegato I.
- Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000m2; metropolitane in tutto o in parte
- Interporti con superficie superiore a 20.000m2
- Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 2.000m
- Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classficate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n.635 e successive modificazioni ed integrazioni
- Per gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi: contenitori-distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C (si evince quindi che qualsiasi distributore di gasolio costituisce attività soggetta mentre invece, secondo la previgente normativa, i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta
10. Attività NON più soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:
- Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500Kg
- Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi da 500 a 1.000Kg e con quantitativi superiori a 1.000 Kg
- Attività di pubblico spettacolo temporanee: vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronde maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del DPR 29 maggio 1963, n°1497
Cosa non cambia
Norme tecniche
- DM 12 aprile 1996 (imp. prod. calore)
- DM 1 febbraio 1986 (autorimesse)
- DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (alberghi)
- ....
D.Lgs. 81/2008 -> sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
DM 10 marzo 1998 -> sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
D.Lgs. n. 758/1994 -> procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso (oltre i 60gg)
Per ulteriori informazioni visitare il sito del Corpo dei Vigili del Fuoco