DPR 151 del 01.08.2011 - Novità e varianti

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DPR 151 del 01.08.2011

NOVITA' E VARIANTI RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE

 

1. Ridefinizione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco come dall'Allegato I del DPR 151/2011 (con riferimento all'art.2 comma 2 del DPR 151/2011). Vengono così abrogati sia l'allegato al DM del 16/02/1982 che le Tabelle A e B del DPR 689/1959.

2. Ridefinizione delle procedure finalizzate all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio (abrogazione DPR 37/1998).

3. Suddivisione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in tre categorie (art.2 comma 3 del DPR 151/2011) A, B, C, dove per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio.

 Esempio di attività in categoria A:

  • Albergo da 40 posti lettovigile fuoco cpi
  • Locale esposizione e vendita da 500m2
  • Autorimessa da 600m
  • ......

 Esempio di attività in categoria B:

  • Impianto di produzione di calore da 400kW
  • Locale di pubblico spettacolo da 150 persone                
  • Deposito di GPL da 8m3
  • ......

 Esempio di attività in categora C:

  • Struttura sanitaria con 120 posti letto
  • Scuola con 400 persone
  • Impianto fisso di distribuzione carburanti gassosi
  • ......

Per le attività di categora A e B sono previsti sopralluoghi a campione entro 60gg dalla SCIA (come da art.4 comma 2 del DPR 151/2011) con rilascio di un verbale di visista tecnica;

Per le attività di categoria C sono invece previsti controlli a tappeto entro 60gg dalla SCIA (art.4 comma 3 del DPR 151/2011) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

4. L'omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di C.P.I. o l'omessa presentazione della SCIA (per tutte le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 e non solo per le attività di cui al DPR 689/1959) prevedono delle Sanzioni Penali (art.20 D.Lgs. 139/2006).

5. E' obbligatorio il rinnovo periodico di conformità antincendio almeno ogni 5/10 anni (art.5 comma 1 del DPR 151/2011) e non più ogni 3/6 anni. Per il rinnovo non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione da parte di tecnico abilitato (iscritto negli elenchi di cui alla legge n.818/1984).

6. E' possibile ricorrere alla deroga (art.7 comma 2 del DPR 151/2011) anche per le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (es. centrali termiche di potenzialità fino a 116kW, autorimesse fino a 300m2.

7. Nulla osta di fattibilità (art.8 del DPR 151/2011): per le attività di categoria B e C è possibie richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.

8. Verifiche in corso d'opera (art.9 del DPR 151/2011): è possibile richiedere verifiche in corso d'opera per un sopralluogo parziale di una attività (es. verificare ubicazione dell'attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso, verificare impianti di protezione attiva, verificare vie d'esodo.

9. Nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco introdotte dal DPR 151/2011:

  • Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000m2
  • Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
  • Asili nido con con oltre 30 persone presenti
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500m2
  • Edifici e/o complessi edilizi a uso terziaio e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (es. uffici + attività commerciali)
  • Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000m2 (quindi non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili ma anche depositi)
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsaisi altra attività contenuta nell'allegato I.
  • Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000m2; metropolitane in tutto o in parte
  • Interporti con superficie superiore a 20.000m2
  • Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 2.000m
  • Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classficate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n.635 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Per gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi: contenitori-distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C (si evince quindi che qualsiasi distributore di gasolio costituisce attività soggetta mentre invece, secondo la previgente normativa, i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta

10. Attività NON più soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:

  • Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500Kg
  • Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi da 500 a 1.000Kg e con quantitativi superiori a 1.000 Kg
  • Attività di pubblico spettacolo temporanee: vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronde maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del DPR 29 maggio 1963, n°1497

Cosa non cambia

Norme tecniche

  • DM 12 aprile 1996 (imp. prod. calore)
  • DM 1 febbraio 1986 (autorimesse)
  • DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (alberghi)
  • ....

D.Lgs. 81/2008 -> sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DM 10 marzo 1998 -> sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 758/1994 -> procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso (oltre i 60gg)


Per ulteriori informazioni visitare il sito del Corpo dei Vigili del Fuoco

vigili del fuoco antincendio