Aula per lezioni

AULA "Leonardo Da Vinci"

 


aula studio grande lezioni lezione


Eco Studio dispone di due aule dove si svolgono solitamente le lezioni teoriche dei corsi tenuti. L'aula "Leonardo Da Vinci" , in foto, può tenere sino a quarantacinque partecipanti.

 

Dotata di connessione Wi-Fi, videoproiettore BenQ e lavagna cancellabile, consente ai docenti di poter estintoresvolgere le lezioni nel migliore dei modi. In base al tipo di corso, esempio antincendio, Eco Studio fornisce all'insegnante oggetti vari come estintori a polvere e anidride carbonica, maschere antigas, Dispositivi di Protezione Individuale "D.P.I.", quali giubbotti ignifughi e ad alta visibilità, casco con apposita visiera, guanti ecc..

I corsi che prevedono una parte pratica, come: piattaforme aeree, gru a torre, carrello elevatore, trattrici agricole e forestali ecc., vedono la loro realizzazione nell'ampia area esterna della Eco Studio che permette di eseguire qualsiasi tipo di prova senza limitazioni ed in completa sicurezza.

 

libro penna

Durante le pause previste nelle ore di lezione, i corsisti possono usufruire di una piccola area relax dove possono trovare caffè, bevande fresche e snacks.

 

Aula per Lezioni

AULA "Marconi"

 


aula studio piccola

 

La sede di Eco Studio ospita due aule per lo svolgimento delle lezioni teoriche dei corsi organizzati.

L'aula "Marconi" , in foto, si riferisce all'aula con una capacità di circa cinquanta studenti. E' dotata di connessione Wi-Fi, videoproiettore BenQ, lavagna cancellabile, separè (per visite mediche) e due tavoli per lavori di gruppo e riunioni.

 

Le lezioni teoriche sono spesso integrate anche con lezioni pratiche, ove necessario, nelle quali si richiede la partecipazione attiva di ogni singolo studente, fornendogli tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività pratica.

 

 insegnante

 

Le attività pratiche sono principalmente svolte nell'area esterna alla sede di Eco Studio, area molto ampia, che permette di eseguire qualsiasi tipo di prova senza limitazioni ed in completa sicurezza, sempre supportati da personale docente competente.

 

 

Durante le pause previste tra le ore di lezione, gli studenti possono usufruire di una piccola area relax ove possono trovare bibite, bevande fresche e snacks.

DPR 151 del 01.08.2011 - Novità e varianti

DPR 151 del 01.08.2011

NOVITA' E VARIANTI RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE

 

1. Ridefinizione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco come dall'Allegato I del DPR 151/2011 (con riferimento all'art.2 comma 2 del DPR 151/2011). Vengono così abrogati sia l'allegato al DM del 16/02/1982 che le Tabelle A e B del DPR 689/1959.

2. Ridefinizione delle procedure finalizzate all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio (abrogazione DPR 37/1998).

3. Suddivisione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in tre categorie (art.2 comma 3 del DPR 151/2011) A, B, C, dove per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio.

 Esempio di attività in categoria A:

  • Albergo da 40 posti lettovigile fuoco cpi
  • Locale esposizione e vendita da 500m2
  • Autorimessa da 600m
  • ......

 Esempio di attività in categoria B:

  • Impianto di produzione di calore da 400kW
  • Locale di pubblico spettacolo da 150 persone                
  • Deposito di GPL da 8m3
  • ......

 Esempio di attività in categora C:

  • Struttura sanitaria con 120 posti letto
  • Scuola con 400 persone
  • Impianto fisso di distribuzione carburanti gassosi
  • ......

Per le attività di categora A e B sono previsti sopralluoghi a campione entro 60gg dalla SCIA (come da art.4 comma 2 del DPR 151/2011) con rilascio di un verbale di visista tecnica;

Per le attività di categoria C sono invece previsti controlli a tappeto entro 60gg dalla SCIA (art.4 comma 3 del DPR 151/2011) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

4. L'omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di C.P.I. o l'omessa presentazione della SCIA (per tutte le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 e non solo per le attività di cui al DPR 689/1959) prevedono delle Sanzioni Penali (art.20 D.Lgs. 139/2006).

5. E' obbligatorio il rinnovo periodico di conformità antincendio almeno ogni 5/10 anni (art.5 comma 1 del DPR 151/2011) e non più ogni 3/6 anni. Per il rinnovo non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione da parte di tecnico abilitato (iscritto negli elenchi di cui alla legge n.818/1984).

6. E' possibile ricorrere alla deroga (art.7 comma 2 del DPR 151/2011) anche per le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (es. centrali termiche di potenzialità fino a 116kW, autorimesse fino a 300m2.

7. Nulla osta di fattibilità (art.8 del DPR 151/2011): per le attività di categoria B e C è possibie richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.

8. Verifiche in corso d'opera (art.9 del DPR 151/2011): è possibile richiedere verifiche in corso d'opera per un sopralluogo parziale di una attività (es. verificare ubicazione dell'attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso, verificare impianti di protezione attiva, verificare vie d'esodo.

9. Nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco introdotte dal DPR 151/2011:

  • Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000m2
  • Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
  • Asili nido con con oltre 30 persone presenti
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500m2
  • Edifici e/o complessi edilizi a uso terziaio e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (es. uffici + attività commerciali)
  • Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000m2 (quindi non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili ma anche depositi)
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsaisi altra attività contenuta nell'allegato I.
  • Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000m2; metropolitane in tutto o in parte
  • Interporti con superficie superiore a 20.000m2
  • Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 2.000m
  • Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classficate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n.635 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Per gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi: contenitori-distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C (si evince quindi che qualsiasi distributore di gasolio costituisce attività soggetta mentre invece, secondo la previgente normativa, i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta

10. Attività NON più soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:

  • Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500Kg
  • Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi da 500 a 1.000Kg e con quantitativi superiori a 1.000 Kg
  • Attività di pubblico spettacolo temporanee: vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronde maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del DPR 29 maggio 1963, n°1497

Cosa non cambia

Norme tecniche

  • DM 12 aprile 1996 (imp. prod. calore)
  • DM 1 febbraio 1986 (autorimesse)
  • DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (alberghi)
  • ....

D.Lgs. 81/2008 -> sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DM 10 marzo 1998 -> sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 758/1994 -> procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso (oltre i 60gg)


Per ulteriori informazioni visitare il sito del Corpo dei Vigili del Fuoco

vigili del fuoco antincendio

 

Informazioni aggiuntive